Triennio 2020/2022

Progetto organizzativo della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Bologna

Il Consiglio, visto il Progetto organizzativo adottato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 3 marzo 2021, per il triennio 2020-2022, dichiarato esecutivo dal 23.3.2021; vista, altresì, la delibera plenaria del 28 luglio 2022, recante “Direttive in ordine alla efficacia delle tabelle degli uffici giudicanti e dei progetti organizzativi degli uffici requirenti conseguenti all'entrata in vigore della legge n. 71 del 17 giugno 2022”, con la quale il periodo di efficacia dei progetti organizzativi è stato esteso al quadriennio 2020/2023; tenuto conto della pianta organica dell’ufficio, composta, oltre che dal Procuratore, da 3 Procuratori Aggiunti, 26 Sostituti e 29 vice procuratori onorari; letta la circolare P. n. 20458 del 17 novembre 2017, adottata con delibera del 16 novembre 2017, con le modifiche introdotte con delibera del 16.12.2020 (da qui in poi “circ. proc.”); 1) Osservato, ai sensi dell’art. 7 comma 1 circ. proc., che: 1.1) il Procuratore della Repubblica di Bologna, per il triennio 2020/2022, ha redatto un nuovo progetto organizzativo, contenente i criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione degli affari ai magistrati che lo compongono; 1.2) il progetto risulta elaborato entro i termini fissati dall’art. 7 comma 1 circ. proc.; 2) Rilevato, ai sensi dell’art. 7 comma 2 circ. proc., che: 2.1) i criteri di organizzazione dell'ufficio sono stabiliti sulla base della valutazione dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze nonché sulla base dell’analisi dettagliata ed esplicita della realtà criminale nel territorio di competenza (pag. 5 e ss); il Procuratore, in particolare – dopo avere richiamato la prassi del “monitoraggio continuo, almeno semestrale”, le “rilevazioni statistiche”, “le relazioni che l’ufficio ha, nel tempo, redatto per la relazione annuale del PNAA, laddove le innovazioni organizzative disposte proprio per corrispondere in modo effettivamente aderente alla realtà criminale hanno avuto riscontro positivo” (paragrafo 1.1) – spiega, nel paragrafo 1.8 “Monitoraggio delle attività dell’ufficio”, in cosa consista il monitoraggio “rivelatosi utile per ridurre le pendenze e razionalizzare le attività”), specificando che esso è stato “introdotto e curato direttamente dal Procuratore, anche nell’ambito della stesura del bilancio sociale”, bilancio di cui è prevista la pubblicazione sul sito (come ulteriormente specificato al paragrafo 12.1) e che, differentemente da quanto avvenuto nel triennio precedente, risulta ritualmente allegato. Nello specifico, sono allegati il bilancio sociale 2016/2018 e quello 2019/2020, contenenti la dettagliata illustrazione delle 162 14 pendenze, delle definizioni, dell’assenza di arretrato, delle modalità e dei tempi di definizione oltre che una analitica ricostruzione della realtà criminale svolta per specifiche categorie di reati. Nel progetto, vengono, poi, esplicitate le principali conseguenze di tale analisi: il mutamento dei criteri di ripartizione degli affari tra i sostituti della DDA non più per tipologia di mafia ma per territori; gli interventi di riorganizzazione della DDA (tra i quali l’assegnazione dei reati spia e delle misure di prevenzione); le innovazioni sulla composizione del gruppo competente per i reati ai danni delle fasce deboli; la costituzione di un secondo DAS addetto alla definizione di altri affari semplici. 2.2) con riferimento all’individuazione dei gruppi di lavoro (prevista ove le dimensioni dell’ufficio lo consentano ed in ogni caso negli uffici dotati della funzione semi-direttiva), con l'indicazione dei magistrati designati, secondo i criteri all’uopo stabiliti, a comporli e a coordinarli: 2.2.1) risultano individuati i seguenti gruppi di lavoro: 1. Direzione Distrettuale Antimafia, che si occupa anche di reati di riciclaggio, interposizione fittizia, autoricilaggio e usura, misure di prevenzione- DDA - 4 magistrati; 2. Terrorismo ed eversione dell’ordine democratico – TERRO – 3 magistrati; 3. soppresso 4. Reati contro la pubblica amministrazione e reati in materia edilizia e urbanistica compresi quelli in materia di tutela del patrimonio artistico e paesaggistico – PAEDI – 8 magistrati; 5. Truffe aggravate in danno di ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione a danno dello Stato e indebite percezioni a danno dello Stato - TRU – 4 magistrati; 6. Reati informatici o commessi con mezzo informatico di competenza distrettuale – INFO – 5 magistrati; 7. Tutela delle fasce deboli – DEBO – 11 magistrati; 8. Tutela del lavoro e omicidio e lesioni e colpose commessi in violazione delle norme relative alla sicurezza sul lavoro o relative all’igiene del lavoro ovvero conseguenti a malattie professionali – INF – 4 magistrati; 9. Tutela dell’ambiente (inquinamento dell’aria delle acque e rifiuti) - AMB – 3 magistrati; 10. Reati contro l’economia (societari, fallimentari, bancari, tributari, dogane, contrabbando, giochi e scommesse) comprese le competenze civilistiche – ECO – 11 magistrati; 11. Responsabilità professionale – PROF – 3 magistrati; 12. Sicurezza urbana – SICU – 6 magistrati; 13. Reati commessi da appartenenti alla polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni – PG – 2 magistrati (gruppo soppresso con decreto n. 407 in data 25.10.2021, dichiarato esecutivo con decreto n. 445 in data 10.11.2021); 163 15 14. Esercizio abusivo della professione – ABU – 2 magistrati (gruppo soppresso con decreto n. 407 in data 25.10.2021, dichiarato esecutivo con decreto n. 445 in data 10.11.2021); 15. Sostanze stupefacenti - STU – 2 magistrati; 16. Esecuzione penale – 5 magistrati; sono inoltre previste le seguenti articolazioni: DAS 1 e DAS 2 per i procedimenti di pronta definizione, coordinati da due aggiunti e l’Ufficio di Collaborazione del Procuratore; 2.2.2) risultano indicati i magistrati designati a comporli, facendosi rinvio all’allegato 5, scelti secondo i seguenti criteri: “Per l’assegnazione dei magistrati ai settori specialistici (in via originaria e in occasione delle turnazioni nei termini di cui sopra) si privilegia ovviamente la metodica del consenso e dell’accordo. In difetto, il Procuratore procederà alla scelta dei magistrati, con provvedimento motivato, nell’osservanza dei seguenti criteri: valutazione delle attitudini desunte dalla pregressa attività svolta e da ogni elemento utile, oggettivo e verificabile; valutazione dell’anzianità di servizio nell’ufficio; valutazione dell’anzianità nel ruolo. Per l’effetto, nel caso appunto di più aspiranti all’assegnazione o al tramutamento, tenute presenti le suddette esigenze di efficienza dell’ufficio, saranno considerati nell'ordine i seguenti criteri di valutazione: a) attitudine all’esercizio delle funzioni inerenti al posto da coprire, desunta dalla pregressa attività svolta dal magistrato, dalla tipologia di affari trattati dal medesimo, dalle esperienze comprovanti l’idoneità professionale dell’aspirante. Nella valutazione delle attitudini sì considereranno, in particolare, le specifiche competenze e materie trattate qualificanti in relazione al singolo gruppo di lavoro e sono preferiti i magistrati che hanno maturato esperienze relative ad aree o materie uguali o omogenee al posto da ricoprire; b) anzianità di servizio nell’ufficio; c) anzianità nel ruolo. In difetto di aspiranti, si potrà provvedere all’inserimento di ufficio, partendo dal magistrato di minore anzianità di servizio [con esclusione di quelli assegnati alla DDA]: ciò che è possibile, senza pregiudizio per i carichi individuali, in ragione della perseguita equa ripartizione dei fascicoli, indipendentemente dal numero dei gruppi specialistici di assegnazione.” (p. 31); 164 16 2.2.3) risultano indicati i magistrati designati a coordinarli1 e, in conformità all’art. 4 comma 1 lett. b)2 , si prevede la direzione o il coordinamento da parte del Procuratore e dei procuratori aggiunti; 2.2.4) sono previsti altresì i seguenti incarichi di collaborazione (p. 57): - al sostituto Procuratore Antonello Gustapane, la gestione e il coordinamento dei “tirocinanti”; - al sostituto Procuratore Nicola Scalabrini, la gestione, unitamente al Procuratore, del sito web dell’Ufficio, anche in ragione della nomina a MAGRIF [cfr, § 5.6]; - al sostituto Procuratore Nicola Scalabrini, l’attività dì ausilio fornita nell’ambito del DAS/2 all’Aggiunto coordinatore; - al sostituto Procuratore Michele Martorelli, l’incarico dì Supplente del Punto di 1 Quanto all’individuazione delle attività riconducibili al coordinamento dei gruppi di lavoro, di recente, nella risposta a quesito di cui alla delibera del 17.11.2021, il Consiglio ha avuto modo di precisare che “…. – sebbene la circolare non individui tutti gli specifici compiti in cui si possono estrinsecare le funzioni di coordinamento - dagli artt. 4 e 5 è possibile ricavarne il contenuto essenziale. Tali funzioni, invero, consistono, a titolo esemplificativo – oltre che in tutte le attività tese a promuovere e garantire l’efficace coordinamento fra i componenti dei gruppi di lavoro, l’eventuale elaborazione di protocolli investigativi ed organizzativi, lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dei singoli gruppi di lavoro, al fine di realizzare lo scambio di informazioni sull’andamento dell’ufficio e sui fenomeni criminali, sulle novità giurisprudenziali e le innovazioni legislative, sull’andamento del servizio - nei compiti di assegnazione e/o coassegnazione degli affari; di risoluzione dei contrasti in ordine all’assegnazione degli affari all’interno del gruppo di lavoro o tra differenti gruppi; di apposizione del visto e/o dell’assenso; di direzione, indirizzo e coordinamento investigativo; di verifica periodica della distribuzione dei carichi di lavoro, al fine di assicurarne la costante equità nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza dell’ufficio; di convocazione di riunioni periodiche di coordinamento tra i sostituti e con la polizia giudiziaria, finalizzate alla omogeneità delle soluzioni investigative ed interpretative; di istituzione di specifici obblighi di riferire e fornire informazioni; di cura del rispetto dei criteri di assegnazione degli affari e della loro distribuzione in modo equo e funzionale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) e dell’art. 7, comma 3. Ciò chiarito, si desume che il coordinatore del gruppo di lavoro non potrà che essere il magistrato – l’aggiunto o, nei limiti in cui consentito dalla circolare, il sostituto - deputato allo svolgimento di tutti i predetti compiti (o anche solo parte di essi), senza possibilità di ipotizzare l’ulteriore sub delega, anche parziale, di tali compiti di coordinamento organizzativo a figure alternative sottratte alla disciplina del coordinatore delineata dalla normazione secondaria (quali, ad esempio, magistrati collaboratori, magistrati di riferimento, referenti e simili)”. 2 Ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. b) circ. proc., il Procuratore della Repubblica, quando non ritiene di assumerlo direttamente, affida il coordinamento di ciascun gruppo di lavoro ad un Procuratore Aggiunto, seguendo il procedimento previsto dal successivo art. 5; qualora non sia prevista in pianta organica la presenza di uno o più Procuratori Aggiunti o non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento ad un Procuratore Aggiunto ed appaia indispensabile per il buon funzionamento dell’Ufficio, delega per lo svolgimento di tali funzioni un magistrato coordinatore; il Procuratore, quando affida il coordinamento di un gruppo ad un sostituto procuratore, motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del magistrato coordinatore e la durata dell’incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella presente circolare; l’incarico di coordinamento di un gruppo di lavoro non può avere durata superiore a due anni e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio. 165 17 Contatto della Rete Giudiziaria Europea e di Corrispondente nazionale Eurojust per l’Emilia-Romagna. Quanto al conferimento dei predetti incarichi, tenuto conto della nota in data 24.8.2022 a firma del Procuratore della Repubblica di Bologna e dei provvedimenti ivi allegati, si osserva quanto segue: a) l’incarico al dr. Gustapane di “gestione e coordinamento dei tirocinanti” è stato conferito, a seguito di interpello, con provvedimento motivato del 5.5.2017, che risulterebbe regolarmente trasmesso ai magistrati dell’ufficio, al Consiglio Giudiziario e al Consiglio Superiore (sebbene non siano pervenuti al Consiglio né il provvedimento né il parere del c.g.), sicché la designazione appare conforme ai requisiti di cui agli artt. 5 comma 93 e 8 comma 114 della vigente circolare; b) l’incarico al dr. Michele Martorelli di Supplente del Punto di Contatto della Rete Giudiziaria Europea e di Corrispondente nazionale Eurojust per l’Emilia-Romagna è stato conferito con provvedimento motivato del procuratore generale del 2.10.2017, su proposta del Procuratore della Repubblica del 28.7.2017, a seguito di interpello disposto in data 24.7.2017; l’incarico (che il Procuratore della Repubblica ha correttamente proposto e indicato nel progetto organizzativo), in quanto conferito dal Procuratore Generale, potrà essere oggetto di valutazione in autonoma pratica; c) l’incarico di collaborazione al dr. Scalabrini della “gestione, unitamente al Procuratore, del sito web dell’Ufficio”, non risulta conforme ai requisiti di cui ai citati artt. 5 comma 9 e 8 comma 11 della vigente circolare, non risultando in atti alcun interpello e non essendo supportato da un provvedimento motivato di designazione (non potendosi ritenere tale quello di nomina di magrif, i cui diversi compiti sono indicati dall’art. 4 della Circolare n. P. – 18801 dell’11 novembre 2019 in materia di RID e MAGRIF); né rileva che il provvedimento sia stato adottato anteriormente all’entrata in vigore della vigente circolare, in quanto il Dirigente, per il triennio 2020/2022, avrebbe dovuto adeguare gli incarichi di collaborazione alle novità successivamente introdotte; d) con provvedimento del 6.6.2017, allegato alla nota del 24.8.2022, è stato conferito al 3 L’art. 5 comma 9 prevede che “Le previsioni della presente circolare relative al Procuratore Aggiunto si applicano, in quanto compatibili, al magistrato dell’ufficio a cui sono conferiti, previo interpello, dal Procuratore della Repubblica deleghe e compiti di collaborazione e coordinamento. Per lo svolgimento degli incarichi attribuiti ai sensi del presente comma non è, tuttavia, consentita alcuna riduzione del lavoro giudiziario”. 4 L’art. 8 comma 11 prevede che “Il conferimento di incarichi di coordinamento o di collaborazione, anche in campo amministrativo, costituisce una modifica del progetto organizzativo ed è disposto con provvedimento motivato, a seguito di interpello. Si applica il procedimento per l’adozione delle variazioni al progetto organizzativo previsto al comma 2”. 166 18 dr. Scalabrini, a seguito di interpello, l’incarico di coordinatore dell’ufficio DAS 2; il provvedimento risulterebbe regolarmente trasmesso ai magistrati dell’ufficio, al Consiglio Giudiziario e al Consiglio Superiore (sebbene non siano pervenuti al Consiglio né il provvedimento né il parere del c.g.); la nomina sembrerebbe limitata al periodo di vacanza del posto di procuratore aggiunto (quello del dr. Serpi, nominato Procuratore di Pescara), prevedendosi espressamente “in attesa dell’arrivo del nuovo subentrante Procuratore della Repubblica Aggiunto”; dal progetto organizzativo in esame, tuttavia, si evince che il coordinamento dell’Ufficio DAS 2 è assegnato, correttamente, al Procuratore Aggiunto e, pertanto, il decreto del 6.6.2017 deve ritenersi inefficace dal momento della presa di possesso del nuovo Aggiunto o, comunque, inidoneo a delegare al sostituto “l’attività dì ausilio fornita nell’ambito del DAS/2 all’Aggiunto coordinatore”, trattandosi di attività di collaborazione (diversa dal coordinamento di cui al provvedimento del 6.6.17) che il Dirigente avrebbe dovuto conferire con ulteriore e successiva procedura, nel rispetto dei menzionati articoli 5 comma 9 e 8 comma 11 della vigente circolare. a tutto quanto sopra esposto, si aggiunga che la condivisibile finalità perseguita dal Procuratore con l’attribuzione dei menzionati incarichi (la partecipazione dei magistrati alla organizzazione dell’ufficio e il loro coinvolgimento nella gestione dei servizi) dovrebbe implicare, sotto il profilo della ragionevolezza della soluzione organizzativa, la loro temporaneità, anche allo scopo di evitare la concentrazione delle attività di collaborazione in capo ad alcuni magistrati, con esclusione di altri; 2.3) non sono individuati gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato ma negli allegati bilanci sociali si dà atto dell’assenza di arretrato; 2.4) si dà conto degli obiettivi che l’ufficio è riuscito a conseguire (pag. 6-14 e 5-13 dei bilanci sociali in atti); non risultano obiettivi non conseguiti; 2.5) sono individuati gli obiettivi organizzativi (p. 9-14 del progetto), indicate negli interventi di razionalizzazione organizzativa (§ 1.4 “Interventi di razionalizzazione organizzativa”) e in altri moduli organizzativi (1.6 Le buone prassi; 1.7 Direttive per migliorare il funzionamento dei servizi); sono altresì specificati, nei bilanci sociali richiamati, gli obiettivi di repressione criminale e di produttività che l’ufficio intende perseguire; 3) Rilevato, secondo quanto disposto dall’art. 7 commi 3 e 4 circ. proc., con particolare riferimento al contenuto “necessario” del progetto, quanto segue: a) circa la disciplina della permanenza temporanea dei sostituti nei gruppi di lavoro si prevede il termine massimo di 8 anni (pag. 31) e un termine minimo di permanenza temporanea nei 167 19 gruppi di lavoro di un anno, per le assegnazioni d’ufficio e di due anni, per le assegnazioni a domanda (pag. 33); b) in ordine alle regole per lo svolgimento dell’interpello e ai criteri da applicare per la designazione dei sostituti procuratori ai gruppi di lavoro: b.1) è previsto l’interpello (p. 32); b.2) sono indicate le regole per lo svolgimento dell’interpello (p. 31-33); b.3) i criteri da applicare per la designazione risultano idonei a garantire le esigenze di funzionalità dell’ufficio e a valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati (ved. sub 2.2.2); b.4) sono previsti i criteri per la provvisoria assegnazione dei magistrati di nuova destinazione, posto che essi vengono inseriti nei gruppi di lavoro con maggiore carenza di organico in attesa della definizione dell’interpello bandito per la definitiva assegnazione (p. 33); c) circa i criteri di assegnazione e di co-assegnazione degli affari e dei procedimenti (da individuarsi preferibilmente sulla base di meccanismi automatici e volti ad assicurare l’equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, con particolare riguardo ai criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione) ai singoli magistrati e ai gruppi di lavoro: c.1) i criteri di assegnazione risultano conformi alle indicazioni di cui all’art. 10, essendo previsto che, per le materie specialistiche, l’assegnazione avvenga con il criterio del turno [basato sulla frazione di settimana, settimana, decade o quindicina, a seconda del numero dei magistrati componenti il gruppo]. Analogo criterio vale per l’assegnazione delle rogatorie e degli OIE passivi, ove rientranti in materie ricomprese in Gruppo specializzato [ove si tratti di reati generici varrà il criterio automatico di cui infra]. In tal caso, la scelta “nominativa” del magistrato assegnatario viene ad essere frutto dì una indicazione “automatica”, venendo cioè a ricadere su uno dei magistrati assegnati al gruppo specialistico, individuato dal sistema secondo il criterio del turno [basato sulla frazione di settimana, settimana, decade o quindicina, a seconda del numero dei magistrati componenti il gruppo]. La ripartizione dell’ufficio mediante il ricorso ai gruppi specialistici, oltre a garantire la migliore professionalità del magistrato, presenta un vantaggio ulteriore: consente di utilizzare i fascicoli “generici”, non rientranti cioè in un gruppo specialistico, quale strumento di “compensazione” ed adeguamento complessivo dei carichi. Rispetto a tali fascicoli generici l’assegnazione è quindi totalmente automatizzata, 168 20 spettando al sistema, che vi provvede in ottica perequativa [si tratta delle “tipologie di reati” per i quali ì meccanismi dì assegnazione del procedimento sono di natura automatica; cfr. articolo l, comma 6, lettera q) del decreto legislativo n. 106 del 2006 e articolo 7, comma 4, lettera q), ultima parte, della circolare sull’organizzazione della Procura] (p. 36). Per le notizie di reato “generiche” si è provveduto attraverso una funzionalità del SICP alla “assegnazione automatica”, finalizzata a garantire l’equilibrio dei carichi di lavoro, attraverso un’equa attribuzione degli affari a tutti i magistrati; c.2) risultano indicate le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento sono di natura automatica (pag. 36); c.3) i criteri di co-assegnazione risultano conformi alle indicazioni di cui all’art. 10, essendo previsto che “il Procuratore [o il Procuratore aggiunto coordinatore, previa consultazione del Procuratore] potrà procedere all’istituto della “co-assegnazione” (a più sostituti): in caso di fascicoli complessi, di fascicoli che riguardino vicende già separatamente trattate, di fascicoli riguardanti diverse materie specializzate.” (p.37); c.4) il Procuratore riserva a sé la trattazione dei seguenti affari: 1) la trattazione dei fascicoli da iscrivere nel registro gli anonimi (md. 46); 2) inoltre “si riserva la facoltà di assegnare o a co-assegnare a sé stesso qualsiasi procedimento anche appartenente a settore specialistico (anche diverso da quelli attribuiti alla propria competenza), qualora ciò sia giustificato dalla rilevanza del caso, dalla complessità della materia e/o del procedimento, dall’entità del danno cagionato e dell’allarme sociale suscitato, dalla novità delle questioni giuridiche, dall’esigenza di assicurare determinazioni che fissino indirizzi generali per l’ufficio. Il provvedimento sarà in tal senso motivato, in ossequio a quanto indicato nella disciplina consiliare. Il Procuratore, inoltre, potrà provvedere nei termini di cui sopra, con auto-assegnazione, anche relativamente a procedimenti routinari o comunque di immediata definizione, per snellire gli incombenti del magistrato di turno e in tal modo contribuire al più sollecito smaltimento del carico di lavoro in entrata. Analoghe facoltà di assegnare/co-assegnare a sé stesso, previa consultazione e visto del Procuratore, è attribuita al Procuratore aggiunto coordinatore del gruppo rispetto a fascicoli appartenenti a settore specialistico, e ciò per le stesse ragioni di cui si è detto supra, con riguardo alla posizione ed alle facoltà del Procuratore. Il Procuratore può decidere peraltro diversamente.” (p. 37); c.5) sono indicati i criteri di assegnazione degli affari ai magistrati di prima assegnazione, nel senso che gli stessi, al pari dei magistrati di nuova destinazione, 169 21 partecipano all’interpello per l’assegnazione ai gruppi di lavoro, da bandirsi sin dalla comunicazione della loro destinazione; d) contiene i compiti di coordinamento e direzione dei Procuratori Aggiunti, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 5 commi 1 e 6 circ. proc. (pag. 50 e ss.); e) contiene i criteri per l’assegnazione di singoli atti nei procedimenti assegnati al Procuratore e al Procuratore aggiunto, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 11 circ. proc. (pag. 38-39); f) contiene i compiti e le attività delegate ai V.P.O. (pag. 68, 69 e all. 10); g) contiene l’indicazione del procedimento di esercizio delle funzioni di assenso sulle misure cautelari (art. 13), prevedendosi: - “l’obbligo del sostituto di anticipare quanto meno oralmente al Procuratore la determinazione cautelare che ritenga di sottoporgli al visto, ove si tratti di fascicolo complesso, si da consentire una adeguata programmazione della procedura di prestazione dell’assenso; - in caso di procedimenti complessi può essere opportuno, su richiesta del Procuratore, anticipare in visione gli atti o parte degli atti di interesse, su cui si basa la misura; - l’obbligo per il sostituto di depositare poi l’atto - completo anche della data di redazione e della firma- presso la segreteria del Procuratore - dove deve essere dato atto del deposito; ' - l’obbligo del Procuratore di sottoporre ad assenso [nel caso negandolo o attivandosi per la soluzione di eventuali dubbi o contrasti] nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la complessità del procedimento; - nel caso di impedimento il Procuratore può delegare ad altri [in primo luogo l’aggiunto vicario, o ad altro aggiunto presente e disponibili] la formulazione dell’assenso, nel rispetto delle scansioni temporali di cui sopra.” (p. 60); h) contiene la previsione dei visti informativi (art. 14), e delle ipotesi in cui è fatto obbligo al sostituto assegnatario di riferire, prevedendosi il visto oltre che nelle ipotesi relative alle intercettazioni – a partire dalla quarta proroga – “anche relativamente ai procedimenti che presentano maggiore interesse o rilevante allarme sociale, per la potenziale idoneità ad incidere su diritti costituzionali garantiti. Tra questi quelli che vedono indagati pubblici ufficiali o che riguardino illeciti commessi da esponenti degli enti locali territoriali. Il “visto” riguarda i provvedimenti definitori (archiviazione, salva l’ipotesi dell’archiviazione per essere rimasto ignoto l’autore del reato, e richiesta di rinvio a giudizio) e, quale unico atto di indagine» il decreto di perquisizione e/o di sequestro che dovesse essere eseguito in un ufficio pubblico [ovvio l’interesse sociale che giustifica il coinvolgimento del Procuratore]. 170 22 Inoltre, sempre per assicurare al meglio il ruolo di coordinamento e di conoscenza del Procuratore, il “visto” è previsto per i provvedimenti terminativi [archiviazione e richiesta di rinvio a giudizio, nonché avviso ex articolo 415 c.p.p.] di “competenza” della DDA [ciò anche tenuto conto che il Procuratore ne ha conservato il ruolo di coordinamento e di direzione]. (p. 60-62); i) contiene le ipotesi e il procedimento di revoca dell’assegnazione (art. 15), prevedendosi che: “Per garantire l’autonomia di ogni singolo magistrato e la piena trasparenza nella conduzione delle indagini preliminari e nell’esercizio dell’azione penale, le assegnazioni dei procedimenti potranno essere revocate, con provvedimento motivato, esclusivamente a fronte delle seguenti evenienze: contrasto tra il magistrato e il Procuratore circa le modalità dì conduzione delle indagini e l’esercizio dell’azione penale; violazione dei criteri fissati dal Procuratore, in via generale o con l’assegnazione del procedimento inerzia o negligenza nello svolgimento delle indagini o loro anomala conduzione che faccia insorgere il rischio concreto di comprometterne l’esito e di vanificare l’esercizio dell’azione penale; violazioni di legge non scusabili 0 reiterate nell’ambito del procedimento; atti comunque abnormi; mancata, inesatta o parziale rappresentazione dei fatti oggetto del procedimento al Procuratore quando questi ha chiesto di essere informato sull’andamento delle indagini preliminari o avrebbe dovuto esserlo, ad iniziativa del sostituto, in ragione della delicatezza dello specifico procedimento; insanabile contrasto in merito alla conduzione delle indagini preliminari fra i magistrati co-assegnatari del procedimento, nel qual caso sarà il Procuratore a stabilire, sempre con provvedimento motivato, quale fra ì sostituti designati debba conservare la titolarità delle indagini; dissenso del Procuratore sulla richiesta di misura cautelare nei casi in cui sia previsto l’assenso scritto. La competenza sulla revoca è riservata al Procuratore della Repubblica, che sarà messo a conoscenza delle ipotesi suddette dal Procuratore aggiunto o dal sostituto interessati.” (p. 66-67); j) contiene i criteri generali ai quali i magistrati addetti all'ufficio devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nella utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'ufficio può disporre (pag. 11-12, 73-74); k) per le sole Procure distrettuali5: quanto alle Direzioni Distrettuali Antimafia (parte VI artt. 18/25 circ. proc.): k.1) le previsioni risultano conformi ai criteri per la formazione delle D.D.A. di cui all’art. 19 circ. proc.; 5 Per le sole Procure distrettuali, la lettera k) dell’art. 7 comma 4 prevede l’indicazione dei criteri per il funzionamento e l’assegnazione dei procedimenti della D.D.A. e delle sezioni antiterrorismo, nel rispetto della specifica disciplina primaria e, rispettivamente, della parte VI della presente circolare e della vigente risoluzione in materia di antiterrorismo del 16 marzo 2016. 171 23 sul punto, va dato atto che, a seguito del ritorno in commissione della pratica, deliberato nella seduta plenaria del 14.9.2022, all’esito dell’interlocuzione avviata dalla settima Commissione (note del 20.9.2022 e del 14.11.2022), il Procuratore di Bologna, con la nota n. 564 del 24.1.2023, ha: - chiarito l’esatto dimensionamento della DDA (gruppo 1), individuato in 4 unità, adeguatamente motivando, secondo il disposto dell’art. 19 comma 2 circ. proc.6 , la deroga in diminuzione rispetto alla regola che indica “nella misura di un quarto dei sostituti in organico” il numero dei sostituti chiamati a fare parte della DDA (pag. 2-4 della nota); - rappresentato l’analisi della realtà criminale con riferimento alla presenza di organizzazioni criminali di stampo mafioso e alle attività illecite svolte da tali organizzazioni, puntualizzando i criteri organizzativi della specifica articolazione (pag. 5-8 della nota); - illustrato le attività investigative svolte per i reati di criminalità organizzata e per i reati c.d. ‘spia’ nei settori di interesse della D.D.A. (pag. 9-29 della nota); - esposto i flussi di lavoro (comprensivi di intercettazioni eseguite e misure cautelari richieste e ottenute) dei reati di competenza della D.D.A. e dei reati c.d. ‘spia’ (pag. 30-35 della nota)7 ; - indicato le procedure di collaborazione con la giustizia avviate presso l’ufficio (pag. 29-30 della nota)8 . I dati forniti consentono di ritenere coerente il dimensionamento della DDA rispetto ai flussi di lavoro e, in generale, rispetto al carico di lavoro che l’articolazione è chiamata a svolgere. A ciò va aggiunto che, conformemente alle previsioni di circolare, i magistrati addetti alla D.D.A. non sono destinati a svolgere attività ulteriore rispetto a quella propria della Direzione distrettuale (ad eccezione della competenza in materia dei reati c.d. spia e per tutte le misure di prevenzione); fanno parte della D.D.A. soltanto i sostituti che hanno conseguito almeno la prima valutazione di professionalità; 6 L’articolo 19 comma 2 della vigente circolare sulla organizzazione degli uffici di Procura prevede che “Il numero dei sostituti chiamati a farne parte è, di regola, determinato nella misura di un quarto dei sostituti in organico presso la procura distrettuale, salvo motivata deroga in aumento o in diminuzione rispetto al numero sopra indicato”. 7 A titolo esemplificativo, quanto all’attività della DDA di Bologna per l’anno 2022, risultano: 90 procedimenti pendenti a carico di noti al 31.12.22; 4 a carico di ignoti; n. 312 indagati complessivi; n. 65 procedimenti noti sopravvenuti; n. 5 procedimenti ignoti sopravvenuti; n. 11 richieste di misure cautelari in carece per 145 indagati; n. 22 richieste di rinvio a giudizio per complessivi 260 imputati. Quanto alle intercettazioni della DDA, per l’anno 2022, si evidenziano: n. 337 telefoniche; n. 71 ambientali; n. 41 telematiche. 8 Risultano, altresì, 4 collaboratori con programma di protezione in corso. 172 24 k.2) risultano indicati i criteri per la designazione dei sostituti alla Direzione Distrettuale Antimafia nel rispetto dell’art. 20 circ. proc., mediante il rinvio agli artt. 20 e 24 circ. proc. (pag. 33); k.3) i Procuratori Aggiunti non sono designati quali componenti e agli stessi non sono assegnate le funzioni di direzione né quelle di collaborazione nella direzione e nel coordinamento della D.D.A.; k.4) le funzioni di preposto alla D.D.A. risultano assegnate al Procuratore; k.5) risultano indicati i criteri di assegnazione degli affari ai magistrati della D.D.A., prevedendosi un turno interno, uno esterno e la distribuzione degli affari secondo i concorrenti criteri della competenza per materia e per territorio (pag. 22-24 e 38-39); k.6) sono esplicitati i criteri di co-assegnazione secondo quanto espressamente richiesto dall’art. 25 circ. proc.9 , ed in particolare si prevede che: “per le co-assegnazioni [a magistrati non componente della DDA] valgono le regole stabilite nella Circolare sull’organizzazione della Procura, laddove si prevede la necessità di un decreto puntualmente motivato in relazione alla competenza del sostituto co-assegnato “in specifici settori di indagine complementari, tenendo anche conto dell’esigenza di promuovere attraverso la rotazione nella co-assegnazione, una formazione diffusa nella specifica materia” [articolo 25, comma 2, circolare cit.], e si specifica, altresì, come tale assegnazione debba avere riguardo alla “necessità di disporre, nella trattazione del procedimento, di specifiche professionalità ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie dei magistrati della DDA, ovvero di far fronte 9 L’art. 25 commi 2, 3 e 4 prevede in proposito che: 2. Il provvedimento di co-assegnazione di un procedimento per reati indicati nell’art. 51, comma 3 bis, c.p.p. a magistrato non componente della D.D.A.è adottato dal Procuratore della Repubblica, o dal suo delegato preposto all’attività della Direzione con decreto specificamente motivato in relazione alla competenza del sostituto co-assegnato in specifici settori di indagine complementari, tenendo anche conto dell’esigenza di promuovere, attraverso la rotazione nella co-assegnazione, una formazione diffusa nella specifica materia. 3. L’assegnazione di cui al comma 2 deve avere riguardo alla necessità di disporre, nella trattazione del procedimento, di specifiche professionalità ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie dei magistrati della D.D.A., ovvero di far fronte all’esigenza di un’equa ripartizione del carico di lavoro o, ancora, di non disperdere le conoscenze del magistrato che abbia avviato le indagini nell’ambito di diversa sezione dell’ufficio. Nella co-assegnazione dei procedimenti di cui al comma 2 il Procuratore della Repubblica ha cura di valorizzare le specifiche professionalità ed attitudini dei magistrati dell’ufficio e, al tempo stesso, di assicurare agli stessi pari opportunità di accesso. 4. L’assegnazione non può essere disposta nelle fasi successive alle indagini preliminari, salvo che ricorrano motivate ragioni che impediscano al magistrato titolare del procedimento o ad altro facente parte della D.D.A. di intervenire all’udienza. 173 25 all’esigenza dì un’equa ripartizione del carico di lavoro o, ancora, di non disperdere le conoscenze del magistrato che abbia avviato le indagini nell’ambito dì diversa sezione dell’ufficio” [cfr. articolo 25, comma3, circolare cit.].In questa prospettiva, per valorizzare le specifiche attitudini dei magistrati e, al tempo stesso, per assicurare agli stessi pari opportunità di accesso, ma anche per rendere l’istituto realmente utile per la trattazione del procedimento e quindi per le superiori esigenze dell’ufficio, si ritiene di fondare questa motivata possibilità di scelta, oltre che sulla disponibilità del magistrato, o sulla specifica attitudine professionale del collega, di rilievo per il contributo di conoscenza in grado dì apportare alla trattazione del fascicolo [si pensi, ad un fascicolo di criminalità organizzata in ordine al quale debba affrontarsi complesse questioni tecniche in materia di reati fiscali o fallimentari] o sulla pregressa conoscenza del fascicolo, poi trasferito alla DDA per la sopravvenuta emersione di reato rientrante tra quelli attribuiti a tale articolazione dell’Ufficio. Le stesse ragioni valgono, in tutta evidenza, allorquando si tratti di co-assegnare, previa applicazione, magistrato di una procura del circondario, nell’ipotesi in cui questo, disponibile in tal senso, abbia una diffusa conoscenza del procedimento, che è antieconomico disperdere nel caso di successiva trasmissione degli atti alla DDA.”(p.38-39); quanto alle Sezioni Antiterrorismo (Risoluzione del 16 marzo 2016): k.7) è previsto l’individuazione di un gruppo di lavoro competente per la trattazione di indagini in materia10, indicato quale Gruppo 2 con 3 sostituti, coordinato dal Procuratore (p. 24); k.8) quanto all’accesso all’articolazione distrettuale competente in materia di terrorismo, come per gli altri gruppi di lavoro (diversi dalla DDA), sono previsti: l’interpello; la valutazione comparativa delle attitudini e delle esperienze professionali nell’ambito di un provvedimento motivato; i limiti temporali di permanenza. Non risultano tuttavia indicate le previsioni che la risoluzione del 16 marzo 2016 definisce come opportune (paragrafi 2 e 4) ma che la circolare vigente indica come obbligatorie (art. 7 comma 4 lett. k) e, in particolare, la verifica periodica del contributo individuale 10 Ai sensi della risoluzione del 16 marzo 2016 il modulo organizzativo da adottarsi in materia di antiterrorismo può essere variamente articolato in autonome sezioni specializzate o semispecializzate, in gruppi di lavoro interni a singole sezioni o trasversali a più sezioni, nell’inglobamento della competenza antiterrorismo nella DDA; i procedimenti per reati di , possono anche essere inseriti nelle sezioni competenti per i reati in materia di immigrazione, o nell’ambito dei reati in materia finanziaria, o, ancora, legati alla trattazione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, ecc.. 174 26 offerto e dei risultati conseguiti dal magistrato nonché la comunicazione al CSM, oltre che delle nomine e delle variazioni - delle verifiche periodiche; l) quanto alle previsioni relative al rispetto del termine massimo di permanenza nell’incarico presso lo stesso ufficio, conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui alla delibera 13.3.2008 e successive modifiche11, si prevede che sia attivata la procedura dell’interpello in ragione della prossima decorrenza del periodo massimo di permanenza dei singoli magistrati nei gruppi (p. 33). 4) Ritenuto altresì, ai sensi dell’art. 7 comma 5 circ. proc., che il progetto organizzativo, tra le indicazioni previste come eventuali: a) contiene i criteri di priorità nella trattazione degli affari, declinati in termini di trattazioni urgenti, prioritarie e postergazioni (pag. 44 e ss.); b) contiene, anche con richiamo a precedenti circolari interne all’ufficio allegate, i criteri generali di funzionamento dell’unità organizzativa deputata all’attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell’archivio digitale (pag. 11); c) contiene i criteri ai quali i Procuratori Aggiunti devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o di coordinamento o comunque loro delegate dal capo dell'ufficio (pag. 50 e ss.); d) contiene i protocolli investigativi interni in relazione a settori omogenei di procedimenti (pag. 15 e ss.). 5) Ritenuto, inoltre, che nel progetto organizzativo il Procuratore della Repubblica: 5.1) individua i criteri di assegnazione dei procedimenti ed i protocolli organizzativi e procedimentali degli affari civili, nel rispetto, in quanto compatibili, delle previsioni in materia contenute nella “Risoluzione sulla organizzazione degli uffici requirenti presso i Tribunali per i minorenni” di cui alla delibera adottata in data 18 giugno 2018 (pag. 26-27 e 11 L’art. 19 del DLvo n. 160 del 30 gennaio 2006, come modificato dall'art. 5 della legge 30 luglio 2007 n. 11, ha introdotto per i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado nuove regole per il periodo di permanenza massimo nella stessa posizione tabellare per quanto riguarda gli uffici giudicanti o nel medesimo gruppo di lavoro per quanto attiene agli uffici requirenti. Questo Consiglio ha dato attuazione alla disposizione del citato art. 19 con il regolamento approvato in data 13 marzo 2008 e succ. mod. all’11 febbraio 2015. Il Regolamento – che si applica alle procure della Repubblica composte da magistrati in numero superiore a otto unità compreso il procuratore della Repubblica e alle direzioni distrettuali antimafia (art. 2) – disciplina la “Proroga dello svolgimento delle medesime funzioni” (art. 3) e il “Computo dei termini di permanenza e modalità di rientro” (art. 4), con l’indicazione delle cause sospensive e con le precisazioni che “La sospensione dei termini di permanenza massima non potrà comunque avere durata complessiva superiore agli anni due” e che “Il magistrato trasferito a seguito del superamento dei termini massimi di cui all’art. 2 può tornare nella medesima posizione tabellare o nello stesso gruppo di lavoro soltanto dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso nel nuovo incarico”. Con delibera consiliare del 14 dicembre 2011, inoltre, il Consiglio ha ribadito l'inderogabilità del termine fissato con delibera del 13 marzo 2008 in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio (gruppo di lavoro), pur prevedendosi la possibilità che le procedure per l'avvicendamento dei gruppi siano portate a compimento successivamente, entro un termine comunque non eccedente i sei mesi. 175 27 allegati n. 11, 12, 14 e 15 contenuti in DVD); 5.2) indica le modalità per una costante interlocuzione dell’ufficio con la Procura per i minorenni sia in materia penale che in materia civile, espressamente disciplinate nei 4 protocolli richiamati al punto che precede; 6) Rilevato che, a norma dell’art. 46 della vigente circolare, nel progetto organizzativo: 6.1) sono contemplati gli esoneri e le forme di tutela della genitorialità, delle esigenze familiari, dei doveri di assistenza e della malattia, in quanto compatibili rispetto alle disposizioni della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti; 6.2) sono indicati solo parzialmente i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento di quelli previsti quali titolari delle funzioni12; in particolare, al paragrafo 11, si prevede che: “11.1- L’assenza del Procuratore.- Nel caso di assenza o impedimento del Procuratore, in assenza di nomina del vicario, ovviamente provvederà il Procuratore aggiunto più anziano, a scorrimento [cfr. del resto articolo 6 della Circolare del CSM sul funzionamento della Procura; nonché, supra §5.2]. 11.2- Trasferimento o legittimo impedimento dei magistrati. Nelle ipotesi di trasferimento o di protratto legittimo impedimento di un magistrato, laddove non possano “congelarsi provvisoriamente” i fascicoli al medesimo assegnati per non pregiudicare il tempestivo esercizio dell’azione penale, il Procuratore - con il contributo dei Procuratori Aggiuntiprovvederà alla riassegnazione tra tutti i magistrati presenti in Ufficio, anche se necessario prescindendo dall’eventuale settore specialistico delle materie, assicurando solo una perequazione uniforme”. Quanto al congelamento del ruolo nell’ipotesi di trasferimento o legittimo impedimento dei magistrati, occorre osservare che la soluzione indicata, sebbene prevista come eventuale e provvisoria, deve comunque conformarsi all’art. 4 della circolare in materia di applicazioni e supplenze (delibera del 20.6.2018 e s.m.) secondo il quale “1. Nei casi di mancanza o impedimento del magistrato, il ruolo non deve essere congelato, a meno che tale eccezionale 12 L’articolo 46 della circolare, al comma 2 lettera b), prevede che agli uffici requirenti si applicano altresì le specifiche disposizioni contenute nella circolare in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali (adottata con delibera del 20 giugno 2018 e s.m.). Tale circolare, all’art. 22 (Indicazione dei supplenti nelle proposte tabellari e nei progetti organizzativi) prevede: 1. Le proposte tabellari e i progetti organizzativi devono indicare i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento di quelli previsti quali titolari delle funzioni, in modo da permettere l’automatica identificazione del supplente per ciascun magistrato. 2. A tal fine, ove manchi l’indicazione nominativa specifica, vanno indicati i criteri oggettivi da osservare nell’adozione del provvedimento di supplenza, con specifico riguardo alle modalità di scelta del supplente. 176 28 provvedimento non si renda necessario a fronte di gravi carenze di organico dell’ufficio e dell’impossibilità di supplire altrimenti utilizzando gli istituti della supplenza, dell’assegnazione interna o congiunta, delle applicazioni o il ricorso alla magistratura onoraria. 2. Il provvedimento che stabilisce il congelamento del ruolo deve dar conto con congrua motivazione delle ragioni che ne hanno determinato l’adozione e va immediatamente trasmesso al Consiglio superiore della magistratura, che ne prende atto, ove non ritenga di annullarlo per assenza dei presupposti”. In relazione alle sostituzioni, poi, va rilevato che il modulo organizzativo adottato: a) nel fare riferimento alle ipotesi di trasferimento o impedimento di lunga durata, non chiarisce il significato di “impedimento protratto”; b) la scelta di distribuire tra tutti i magistrati in servizio gli affari del collega trasferito o interessato da “impedimento protratto”, ancorché non consenta l’automatica identificazione del supplente per ciascun magistrato come richiesto dall’art. 22 (nota 9), se da un lato appare ragionevole in quanto destinata a gravare su tutti i magistrati in servizio, dall’altro non risulta accompagnata dalla esplicitazione dei meccanismi di “riassegnazione degli affari anche se necessario prescindendo dall’eventuale settore specialistico delle materie, assicurando solo una perequazione uniforme”; c) la soluzione adottata, comunque, non specifica il meccanismo di sostituzione nei casi di impedimento diverso da quello “protratto” e non contempla le modalità di sostituzione con riferimento alle altre attività proprie delle funzioni requirenti (come per esempio l’udienza). Quanto argomentato nella nota del 24.8.2022 non appare sufficiente ad eliminare le criticità segnalate in quanto, come detto, le indicazioni previste dall’art. 22 della circolare in materia di applicazioni e supplenze devono essere contenute nel progetto organizzativo e non soltanto nei prospetti mensili, nelle relazioni annuali e nei singoli provvedimenti di supplenza cui si fa riferimento nella citata nota, ancorché, effettivamente, i predetti provvedimenti, in più occasioni esaminati, risultino esaustivamente motivati e sempre improntati a criteri di trasparenza. 7) Considerato, secondo quanto disposto dall’art. 8 comma 1 circ. proc, che: 7.1) la proposta di progetto organizzativo è stata comunicata ai magistrati dell’ufficio almeno quindici giorni prima dell’assemblea generale (trasmissione del 5.2.2021); 7.2) la proposta è stata trasmessa al Presidente del tribunale, per l’eventuale contributo valutativo con riguardo agli aspetti organizzativi che coinvolgono l’ufficio giudicante (5.2.2021); 177 29 7.3) si è tenuta l’assemblea, di cui è stato redatto verbale che risulta allegato al provvedimento finale (convocata il 22.2.21 e tenuta il 2.3.2021); 7.4) all’esito dell’assemblea, il Procuratore ha comunicato il provvedimento organizzativo ai magistrati dell’ufficio e al Presidente del Tribunale (3.3.21); 7.5) i magistrati dell’ufficio non hanno proposto osservazioni entro quindici giorni dall’avvenuta comunicazione; 7.6) il Procuratore della Repubblica, decorso tale termine, ha adottato il decreto e lo ha comunicato ai magistrati dell’ufficio (tutti gli atti della procedura sono allegati nel DVD, con progressivo n. 1 e riepilogati nella nota di trasmissione n. 1378 del 23.3.21). Visto il parere favorevole espresso all’unanimità dal competente Consiglio Giudiziario in data 21 maggio 2021. Considerato che, in data successiva al deposito del progetto organizzativo, il Dirigente ha adottato ulteriori modifiche e variazioni, con i seguenti decreti: 1) decreto n. 407 in data 25.10.2021, dichiarato esecutivo con decreto n. 445 in data 10.11.2021, con il parere favorevole del Consiglio Giudiziario del 3.12.2021, relativo alla soppressione dei gruppi di lavoro n. 13 in materia di reati commessi dalla p.g. e n. 14 in materia di esercizio abusivo della professione nonché alla assegnazione del dr. Gustapane ai gruppi 4 e 12; 2) decreto n. 5732 in data 18.11.2021, integrato con decreto n. 5767 del 19.11.2021 e con decreto n. 6320 del 16.12.2021, con il parere favorevole del Consiglio Giudiziario del 14.1.2022, , relativo alla riassegnazione e distribuzione dei procedimenti del ruolo della dr.ssa Scandellari, comprensivo di processi da trattare in udienza, a seguito del suo trasferimento ad altro ufficio; 3) decreto n. 3572 in data 21.4.2022, dichiarato esecutivo con decreto n. 152 in data 10.5.2022, relativo all’assegnazione di due magistrati al gruppo n. 7 Fasce Deboli e all’inserimento dei reati contro il patrimonio culturale nel gruppo n. 4 Pubblica amministrazione e ambiente. Tanto premesso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, commi 6 e 7 della circolare sull’organizzazione degli uffici di Procura (delibera in data 16 novembre 2017 e succ. mod.),

delibera

di prendere atto del progetto organizzativo formulato per il triennio 2020/2022 dalla Procura della Repubblica di Bologna (da intendersi quadriennio 2020/2023), adottato con decreto del 3 marzo 2021 e dei successivi decreti n. 407 in data 25.10.2021, n. 5732 in data 18.11.2021 (integrato con decreto n. 5767 del 19.11.2021 e con decreto n. 6320 del 16.12.2021) e n. 3572 in data 21.4.2022, con l’invito di cui al punto 3 lett. k.8) (accesso e permanenza nelle 178 30 articolazioni deputate alla trattazione del terrorismo) e con le osservazioni e/o gli specifici rilievi di cui ai punti: 2.2.4): incarichi di collaborazione di “gestione del sito web dell’Ufficio” e di “attività di ausilio nell’ambito del DAS/2 all’Aggiunto coordinatore”; 6.2): magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza.